L’agenzia delle entrate ha sottolineato che, in base all’articolo 1123 del Codice Civile, le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Non solo, ha anche aggiunto che la condizione prescritta dall’articolo 1123 del Codice è valida anche in assenza di validazione da parte dell’assemblea di condominio.
Ricordiamo che per quanto riguarda il Superbonus l’Agenzia aveva già chiarito che che i proprietari che si accollano le spese per intero possono ottenere la detrazione fiscale.
Ebbene, questo stesse discorso vale anche per beneficiare del bonus facciate: il condominio può sostenere tutte le spese per il rifacimento delle facciate e ottenere la relativa detrazione provvedendo ai relativi adempimenti solo se in possesso di delega e a condizione che siano posti in essere in nome e per conto del condominio, con fatture ad esso intestate.
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